• 0773. 280953
  • info@ebafos.com
  • Via dei Volsini, 14 - 04100 Latina (LT)

Organismo Paritetico Intersettoriale
Ente Bilaterale Nazionale

IL CORONAVIRUS DIVENTA INFORTUNIO SUL LAVORO: la proposta assicurativa della MANCINI GROUP

Data: 27/04/20 News


Gentile associato, 

in questi mesi tutti, indistintamente e a prescindere dalle etichette e dello status sociale, abbiamo visto mutare la nostra quotidianità e ci siamo dovuti adattare al cambiamento. Ora finalmente ci stiamo avvicinando ad una nuova fase e, se è vero che “chi si ferma è perduto”, EBAFoS non si è mai fermato nel supportare i suoi Associati, tutelando la loro salute e la loro sicurezza.         
Molte volte si è parlato di “Fase 2”, tutela dei dipendenti, sicurezza nei luoghi di lavoro, ma come possono tutelarsi i professionisti quando finalmente si potrà ripartire?

A questa domanda EBAFoS risponde promuovendo la polizza assicurativa della Europ Assistance proposto da un suo partner storico, ovvero la Mancini Group. 

La nostra scelta non è stata casuale. EBAFoS, come Voi tutti sapete, agisce sempre nell'interesse dei suoi associati, ed anche questa volta non è venuta meno questo impegno. La Mancini Group, proprio perchè partner dell'Ente, offre un'assistenza gratuita e su misura a tutta la nostra Rete senza impegno di alcun tipo.
 
Va da sé che l'iniziativa della Mancini Group, è frutto di un'esperienza pluriennale, che si è andata di anno in anno sviluppando nell'ottica di rispondere nella maniera più coerente ed aggiornata possibile alle esigenze dei suoi Clienti.  

A sostegno di questo, quindi, abbiamo deciso di riportarVi l’informativa che la Mancini Group si è impegnata a farci avere nell'ottica di informarci e sostenerci nel modo migliore in base ai nostri ambiti di interesse.

Un lavoro che trova una forte assonanza anche con l'operato di EBAFoS, non trovate?

 


 

CIRCOLARE MANCINI GROUP

 In tema di responsabilità civile e suoi ambiti operativi, l’art. 42 del Decreto Cura Italia, ha stabilito che  il contagio da Coronavirus in ambito lavorativo è stato equiparato ad “ infortunio sul lavoro”. Questo è stato confermato dall’INAIL attraverso la circolare n. 13 del 3 aprile 2020. (in allegato tutti i riferimenti).

 Ciò vuol dire che:

“ Nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario  per i lavoratori colpiti

- potendosi configurare una  responsabilità di tipo penale del datore di lavoro (ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del  D. Lgs. n. 81/2008) per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale ( lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con  violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’ omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore) – il datore di lavoro potrebbe essere esposto non solo all’azione giudiziale promossa dai lavoratori per il risarcimento del cd. danno differenziale, bensì anche all’azione di regresso dell’Inail prevista dall’art. 11 del D.P.R. 1124/1965 per le somme pagate dall’Ente a titolo di indennità e per le spese accessorie.

Il datore di lavoro è infatti quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro nei luoghi di lavoro, è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero, il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Gli  obblighi di esclusiva competenza del datore di lavoro sono:

  • la redazione del documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi;
  • la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Qualora il Datore di lavoro, non ottemperi ai suoi doveri in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro,  commette sempre un reato di tipo 

amministrativo e penale.

Date quindi le elevate  responsabilità in capo ai titolari di azienda, il contratto assicurativo per la  Tutela legale è una necessaria integrazione alla garanzia di responsabilità civile dell’azienda, in quanto  interviene a difesa del titolare e dei responsabili in genere, soggetti al  rischio legale di  procedimenti penali.  

Per offrire ai Vostri clienti (aziende in genere senza distinzione di attività, fatturato, numero dipendenti), possiamo distribuire un prodotto dedicato offerto da  Europ Assistance che si compone di 2 distinti pacchetti:

  • Lgs. 81/2008 Sicurezza sul lavoro (per ogni azienda)
  • Lgs. 81/2008 Committente (destinato solo per aziende settore edilizia)

Come descritto nella scheda di presentazione, c’è la possibilità di scegliere differenti soluzioni di massimale per entrambi i Decreti, con:

  • premi minimi annui a partire rispettivamente da € 150,00 e massimo € 270,00 per il D.Lgs. 81/2008 Sicurezza sul lavoro
  • premi minimi annui a partire rispettivamente da € 200,00 e massimo € 360,00 per il D.Lgs. 81/2008 Committente

In allegato il fascicolo delle condizioni generali di assicurazione, nel quale sono richiamati i pacchetti di cui sopra e tenendo presente che chiaramente, la copertura si può anche estendere in forma più ampia e globale anche ad altre tipologie di estensioni richiamate nelle cga.

Note operative ed assuntive:

  • emissione autonoma da portale della Compagnia con semplici passaggi da seguire in base al pacchetto prescelto.

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti assuntivi ed operativi.

Advisor: Maurizio  MANCINI

Cell.: +39 3939393797-+39 3402736432


 

 

 

Cliccare sui seguenti ALLEGATI per prenderne visione:

1. Circolare INAIL n.13 del 03 Aprile

2. Decreto "Cura Italia"

3. Proposta assicurativa legale Mediass


Tags:

Condividi sui social:   

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua email e ricevi le nostre comunicazioni.

Sede di rappresentanza nazionale: Via del Babuino, 169, 1° Piano - 00187 Roma
DPO: Dott. Francesco Lauretti - MAIL: privacy@ebafos.it - Privacy Policy - Cookie Policy