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SEGNALETICA STRADALE: LE NOVITA’

Data: News

Ogni giorno sulle strade la presenza di cantieri, incidenti, ostruzioni e non solo, possono rappresentare fonte di pericolo per gli utenti, che essi siano operai in strada o automobilisti. Le attività svolte in presenza di traffico veicolare, infatti, risultano quelle maggiormente a rischio e con elevato impatto di infortuni mortali. Pertanto, obbligatoria e necessaria, al fine di evitare tutte quelle situazioni fortemente a rischio, è la segnaletica stradale e la sua osservanza. Fondamentale è la definizione dei criteri minimi di sicurezza da adottare nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

A riguardo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale (n°37 del 13/02/19) il Decreto 22 gennaio 2019 contenente: “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” (ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del D.lgs 81/2008).

Dal nuovo Decreto, in vigore dal 15 marzo, emergono alcune modifiche a cui fare attenzione rispetto alla normativa precedente, ovvero il Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, che di fatto viene abrogato con l’entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2019.

IL D.M. 22/01/19: LE NOVITA’

Dal confronto tra il vecchio D.M. ed il nuovo, uno dei primi aspetti messi in risalto, riguarda i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati. Le differenze e le novità nel campo della formazione vengono sottolineate nell'allegato II del presente Decreto. 

 

CONTENUTI NUOVO DECRETO E DIFFERENZE


ALLEGATO II

“Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano i presenza di traffico veicolare”. Vengono individuati la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’addestramento.

Nel precedente decreto, 4/03/13, le "categorie" lavoratori e preposti venivano separate. In merito la prima considerevole differenza, rispetto al precedente D.M., si evidenzia nel punto 2 e quindi Destinatari dei corsi, in cui: 

  • i corsi sono diretti a lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 

SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Al punto 3 vengono, invece, indicati i soggetti formatori del corso di formazione e aggiornamento:

  • le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
  • il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (attraverso il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro:
  • l’Ispettorato nazionale del lavoro;
  • l’INAIL;
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
  • gli organismi paritetici, istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • il Ministero dell’interno (dipartimento pubblica sicurezza – servizio polizia stradale, vigili del fuoco);
  • gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
  • i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009), che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale.

 

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.

 

I DOCENTI E I LORO REQUISITI

Un’altra delle variazioni riguarda i formatori e gli istruttori. Al punto 4 vengono indicati i requisiti necessari:

  • il docente della parte teorica sarà
  • il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale che abbia esperienza nel settore stradale di almeno 3 anni;
  • personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
  • Per quanto riguarda la parte pratica, sarà un soggetto o istruttore, con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per l’effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà “essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Nell’organizzazione dei corsi sarà necessario garantire:

  • L’individuazione di un responsabile del progetto formativo e dei docenti;
  • La tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
  • Un numero di partecipanti per ogni corso non superiore a 35 unità. Prima la classe di ogni corso era formata da 25 unità;
  • Per le attività pratiche di addestramento dovrà esserci almeno un docente ogni sei allievi;
  • Tollerare un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, dovrà essere finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico. Tali tecniche, tutte eseguite in condizioni di sicurezza, riguarderanno:

  • Installazione del cantiere;
  • Rimozione del cantiere;
  • Revisione e integrazione della segnaletica;
  • Manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
  • Interventi di emergenza;

 

PERCORSO FORMATIVO PER I LAVORATORI

Il percorso formativo destinato ai soli lavoratori si struttura in tre moduli della durata complessiva di 8 ore con prova di verifica finale. I moduli si articoleranno in:

  • Modulo giuridico – normativo. Rispetto al precedente D.M. qui si tratterà di “cenni” sugli articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione. Durata un’ora;
  • Modulo tecnico concernente le categorie di strada nonché le attività di emergenza. Durata tre ore;
  • Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico)
  • Modulo pratico concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza. Durata quattro ore;
  • Prova di verifica finale (prova pratica).

 

PERCORSO FORMATIVO PER PREPOSTI

Il percorso formativo per preposti invece, si struttura in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre una prova di verifica finale. I moduli si articoleranno in:

  • Modulo giuridico – normativo. Durata tre ore;
  • Modulo tecnico concernente le categorie di strada nonché le attività di emergenza. Durata cinque ore;
  • Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
  • Modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento concernente le categorie di strada nonché le attività di emergenza. Durata quattro ore;
  • Prova di verifica finale (prova pratica).

 

MODULO DI AGGIORNAMENTO

Completamente riscritto il modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti.

Il testo riferisce: “l’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa”.

Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

 

REGISTRAZIONE SUL FASCICOLO INFORMATICO DEL LAVORATORE

L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nel fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del D.lgs 14 settembre 2015, n.150 e successive modificazioni, ovvero – fino alla completa sostituzione del libretto formativo del cittadino – nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino.

 

Per il testo integrale del presente D.M. 22 gennaio 2019, cliccare al seguente  Link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/13/19A00867/sg

 

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