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Ogni giorno sulle strade la presenza di cantieri, incidenti, ostruzioni e non solo, possono rappresentare fonte di pericolo per gli utenti, che essi siano operai in strada o automobilisti. Le attività svolte in presenza di traffico veicolare, infatti, risultano quelle maggiormente a rischio e con elevato impatto di infortuni mortali. Pertanto, obbligatoria e necessaria, al fine di evitare tutte quelle situazioni fortemente a rischio, è la segnaletica stradale e la sua osservanza. Fondamentale è la definizione dei criteri minimi di sicurezza da adottare nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
A riguardo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale (n°37 del 13/02/19) il Decreto 22 gennaio 2019 contenente: “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” (ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del D.lgs 81/2008).
Dal nuovo Decreto, in vigore dal 15 marzo, emergono alcune modifiche a cui fare attenzione rispetto alla normativa precedente, ovvero il Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, che di fatto viene abrogato con l’entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2019.
IL D.M. 22/01/19: LE NOVITA’
Dal confronto tra il vecchio D.M. ed il nuovo, uno dei primi aspetti messi in risalto, riguarda i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati. Le differenze e le novità nel campo della formazione vengono sottolineate nell'allegato II del presente Decreto.
CONTENUTI NUOVO DECRETO E DIFFERENZE
“Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano i presenza di traffico veicolare”. Vengono individuati la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’addestramento.
Nel precedente decreto, 4/03/13, le "categorie" lavoratori e preposti venivano separate. In merito la prima considerevole differenza, rispetto al precedente D.M., si evidenzia nel punto 2 e quindi Destinatari dei corsi, in cui:
SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Al punto 3 vengono, invece, indicati i soggetti formatori del corso di formazione e aggiornamento:
Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.
I DOCENTI E I LORO REQUISITI
Un’altra delle variazioni riguarda i formatori e gli istruttori. Al punto 4 vengono indicati i requisiti necessari:
Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per l’effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà “essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Nell’organizzazione dei corsi sarà necessario garantire:
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, dovrà essere finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico. Tali tecniche, tutte eseguite in condizioni di sicurezza, riguarderanno:
PERCORSO FORMATIVO PER I LAVORATORI
Il percorso formativo destinato ai soli lavoratori si struttura in tre moduli della durata complessiva di 8 ore con prova di verifica finale. I moduli si articoleranno in:
PERCORSO FORMATIVO PER PREPOSTI
Il percorso formativo per preposti invece, si struttura in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre una prova di verifica finale. I moduli si articoleranno in:
MODULO DI AGGIORNAMENTO
Completamente riscritto il modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti.
Il testo riferisce: “l’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa”.
Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.
REGISTRAZIONE SUL FASCICOLO INFORMATICO DEL LAVORATORE
L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nel fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del D.lgs 14 settembre 2015, n.150 e successive modificazioni, ovvero – fino alla completa sostituzione del libretto formativo del cittadino – nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino.
Per il testo integrale del presente D.M. 22 gennaio 2019, cliccare al seguente Link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/13/19A00867/sg
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