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SICUREZZA SUL LAVORO: AUMENTANO LE SANZIONI

Data: 13/07/2018 News


Ci sono aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dal 1 luglio 2018 aumentano dell’1,9 % le ammende per le contravvenzioni e le sanzioni amministrative pecuniarie.

Il rincaro è stabilito dal decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 dell’Ispettorato del Lavoro che recita così: le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”.

E’ il secondo aumento quinquennale, che fa seguito al rincaro del 9,6% con decorrenza dal 1 luglio 2013.

Oggi: “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto dal direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore” (legge n.99/2013, di conversione del D.lgs. 76/2013).

Ogni cinque anni dunque è previsto l’obbligo di aggiornamento in merito alle alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le relative sanzioni amministrative. Il Ministero del Lavoro ha individuato (tramite una nota del 19 aprile scorso) nell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’organo deputato a operare le rivalutazioni, a cominciare da quella avente decorrenza dal 1 luglio.

Un’aspetto da non trascurare, a partire dal 1 luglio 2018 in base al decreto n.12 del 6 giugno 2018, sulla specifica del rincaro riguarda gli arrotondamenti: “l’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo”.

I nuovi importi delle sanzioni, con riferimento alla violazione, resteranno validi dal 1 luglio 2018 fino al 30 giugno 2023.

Facciamo alcuni esempi sanzionabili prima e dopo il 1 luglio 2018

Le principali violazioni con relative pene o ammende originarie previste dal T.U. prima delle rivalutazioni del periodo precedente al 1 luglio 2018, sono riassunte così:

  • omessa valutazione di tutti i rischi e omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
  • omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Ora la nuova rivalutazione delle sanzioni, operata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, presa nella misura dell’1,9% e che partirà dal 1 luglio 2018, prevede sanzioni più onerose per i datori di lavoro che non si attengono al regolamento.

Le multe più severe riguardano le seguenti omissioni:

  • omissione da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • omissione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Le sanzioni per tali omissioni salgono da 2.740 a 2.792 euro per quella minima e da 7.014 euro a 7.147 per quella massima.

 

La responsabilità civica e la legge obbligano gli utenti ad essere sempre aggiornati. Le inosservanze in questo settore, trattando la salute e sicurezza delle persone, non possono essere contemplate. 

 

Per sapere quanto ammonta l’aumento dei singoli casi, si può fare riferimento alla tabella di tutte le sanzioni previste dal T.U. 81/08, aggiornato a maggio 2018, presente sul nostro sito: www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-maggio-2018.pdf

 

 

 


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